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Studio Simonetta

Il decreto in oggetto disciplina l’istituzione dell’elenco telematico previsto dall’articolo 80-bis, comma 2, del Codice della Strada, relativo alle campagne di richiamo di sicurezza dei veicoli, nonché le modalità di accesso e di consultazione dei dati in esso contenuti.

Le campagne di richiamo di sicurezza, quali misure di informazione, sono svolte dai costruttori con riferimento ai veicoli appartenenti alle categorie M, N e O per i quali sia stata accertata la presenza di un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone e per i quali si renda necessario adottare adeguate misure correttive.

Le predette campagne di richiamo vengono attuate dando adeguato avviso ai proprietari dei veicoli interessati che devono essere sottoposti ad interventi tecnici entro 24 mesi dalla comunicazione della campagna di richiamo.

Trascorso inutilmente il predetto termine i veicoli non sottoposti agli interventi sono inseriti, sempre a cura dei costruttori, nell’apposito Albo tenuto dalla Motorizzazione per la consultazione degli organi di polizia stradale ai fini dell’applicazione delle relative sanzioni.

Nell’elenco telematico sono presenti:

  • i dati dei veicoli delle categorie M, N e O (la denominazione del distributore, il numero di telaio, il modello, il tipo, e il periodo di produzione);
  • i dati relativi alla campagna di richiamo di sicurezza del veicolo (la denominazione del costruttore, il codice della campagna di richiamo di sicurezza, il marchio dei veicoli, la data di avvio della campagna di richiamo di sicurezza e il codice identificativo RAPEX e le misure correttive da adottare).

In attesa della piena e definitiva operatività dei sistemi, sarà possibile effettuare l’accesso all’elenco telematico da parte:

  • dei costruttori e terzi delegati, per mezzo del Portale del Trasporto, ai fini dell’inserimento e successiva modifica dei dati dei veicoli per i quali, dopo 24 mesi dall’avvio della campagna di sicurezza non siano stati ancora apportati i necessari adeguamenti;
  • del personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite sempre il Portale del Trasporto, con lo scopo di consultare e monitorare i dati e le attività di assistenza e manutenzione dell’Albo;
  • degli organi di polizia di cui all’art.12 del CDS, per mezzo del Portale del Trasporto o dell’Automobilista, ai fini della consultazione dei dati inseriti per l’espletamento dei controlli su strada e dell’eventuale applicazione di sanzioni;
  • dei cittadini, tramite il Portale dell’Automobilista o apposita APP mobile, per la consultazione dei dati dei veicoli dei quali risultano intestatari.

Con riferimento agli aspetti sanzionatori, chiunque circoli con un veicolo inserito nell’elenco telematico di cui all’articolo 80-bis, comma 2, del Codice della Strada è soggetto alle sanzioni previste dall’articolo 80, comma 14, CDS, che consistono in:

  • sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 173,00, con possibilità di pagamento in misura ridotta a € 121,10 se effettuato entro 5 giorni dalla contestazione;
  • sospensione dalla circolazione del veicolo, con annotazione sulla carta di circolazione o sul Documento Unico (DU) da parte dell’organo di polizia stradale che accerta la violazione.

La sospensione impedisce la circolazione del veicolo fino a quando non venga fornita prova dell’avvenuta esecuzione degli interventi prescritti dalla campagna di richiamo.

Lo STUDIO SIMONETTA è da anni lo specialista del Codice della strada. Grazie alla propria professionalità, competenza e all’utilizzo di sistemi informativi evoluti, offre servizi di Pratiche Auto nonché consulenza relativa al Codice della strada e Circolazione di veicoli e conducenti.
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