In particolare, l’impiego di una o più safety car deve avvenire esclusivamente su strade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico ed attuarsi nei seguenti casi di esecuzione di operazioni:
- programmabili e/o derivanti da eventi prevedibili con o senza presenza di persone sulla carreggiata, come l’installazione o rimozione della segnaletica dei cantieri stradali;
- non programmabili e/o derivanti da eventi imprevedibili o situazioni di emergenza con o senza presenza di persone sulla carreggiata, come incidenti stradali, rimozione di ostacoli, installazione o rimozione della segnaletica dei cantieri stradali in caso di improvvisa esigenza o di altre situazioni di pericolo per l’utenza stradale.
L’impiego della safety car deve essere valutato dagli organi di Polizia Stradale o dall’ente proprietario e/o gestore della strada interessata dalla potenziale situazione di pericolo, informando rispettivamente e immediatamente il centro operativo o la sala radio.
L’esecuzione della Safety Car deve essere presegnalata a una adeguata distanza, mediante pannelli a messaggio variabile o altra idonea modalità, in funzione delle caratteristiche della strada e del flusso veicolare. Tuttavia, nel caso di esecuzione di operazioni non programmabili e/o derivanti da eventi imprevedibili o situazioni di emergenza, il presidio e il presegnalamento di cui al comma devono essere attuati solo se compatibili con la natura della potenziale situazione di pericolo e la tempistica richiesta per attuarli.
Le modifiche apportate all’art.177 del Codice della Strada dalla Legge nr.177/2024, avevano già introdotto i nuovi obblighi connessi alla regolazione del traffico attuata attraverso l’istituto della safety car.
Più precisamente:
- il comma 3-bis prevede il divieto di sorpasso dei veicoli impegnati nella procedura di rallentamento del traffico, imponendo il rallentamento graduale azionando i dispositivi di segnalazione di pericolo (quattro frecce), e l’osservanza di eventuali segnalazioni imposte dai soggetti impegnati nell’attività di rallentamento;
- il comma 5-bis prevede sanzioni nei confronti di chi non rispetta le regole di comportamento dettate dal comma 3-bis, e cioè la violazione del divieto di sorpasso, dell’obbligo di rallentare o di accendere le quattro frecce e il mancato rispetto delle segnalazioni dei soggetti impegnati nell’attività di rallentamento.
Il mancato rispetto delle disposizioni del comma 3-bis dell’articolo 177 sono sanzionate con:
- il pagamento di una somma da euro 167 a euro 665;
- la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi (ovvero da tre a sei mesi se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni).
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