Tra le procedure interessate dal decreto, in vigore dal 17 settembre 2024, si rileva il completo recepimento della direttiva 2020/1057 relativamente al controllo su strada.
In particolare, viene introdotto all’articolo 6 del D.Lgs. n.144/2008 il comma 1-bis con il quale viene stabilito che il conducente, durante il controllo su strada, è autorizzato ad acquisire, anche tramite la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove mancanti a bordo, idonee a documentare l’uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche. In ogni caso rimangono immutati gli obblighi del conducente di garantire l’uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche.
Di conseguenza, il conducente che nel corso del controllo su strada da parte dell’organo di polizia stradale non ha a bordo del veicolo integralmente o parzialmente i documenti previsti dal Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti nr.215/2016 – recante disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi – attestanti la formazione, istruzione e controllo è autorizzato a richiederli all’impresa di trasporto, o ad altri soggetti, in modo da poterla mostrare all’organo di polizia stradale prima del termine del controllo.
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