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Studio Simonetta

Con circolare prot. 17455 del 9 luglio 2024 la Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto del MIT ha precisato che l’iscrizione al REN dell’impresa di trasporto merci su strada può avvenire anche con la sola disponibilità di un trattore stradale.

Al riguardo, viene rammentato che l’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 stabilisce che i veicoli devono essere atti, per costruzione e per attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinati a tal fine e che il trasportatore è l’impresa che esegue, mediante veicoli a motore singoli oppure insiemi di veicoli accoppiati, il trasporto di merci per conto di terzi.

Di conseguenza, un’impresa che ha in disponibilità un veicolo a motore singolo, quale un trattore, può senz’altro eseguire un trasporto di merci essendo tale veicolo idoneo, previo aggancio con un semirimorchio, a trasportare la merce.

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