Infatti, l’art. 180, comma 4 del Codice della Strada, prevede che per i veicoli adibiti a locazione senza conducente, ovvero con facoltà di acquisto in leasing, la carta di circolazione può essere sostituita dalla fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.
Tenuto conto che l’esito della revisione e la relativa data vengono acquisite nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, il DU o la carta di circolazione originali possono, in qualunque momento, essere aggiornati mediante richiesta di duplicato ovvero in occasione della emissione di un nuovo DU (es. a seguito di trasferimento della proprietà del veicolo).
Di conseguenza, nelle ipotesi di controllo stradale, ai fini della verifica della regolarità della revisione periodica del veicolo, deve considerarsi valida l’esibizione dei suddetti documenti in copia autenticata con apposto il sopraindicato tagliando.
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