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Studio Simonetta

Con circolare prot. 9995 del 5 aprile 2024 la Direzione Generale per la Motorizzazione introduce alcune novità rispetto al trasporto di disabili con ridotta capacità motoria.

In particolare, la menzionata circolare rammenta che ai sensi della lettera f), comma 1, art. 54 del Codice della strada possono essere classificati “autoveicoli per trasporto specifico di persone in particolari condizioni” i veicoli di categoria internazionale M1 dotati di alcune delle seguenti attrezzature, permanentemente installate, che consentano di utilizzare il veicolo da persona disabile su sedia a rotelle:

  • pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
  • scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
  • braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
  • paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
  • sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
  • sportello scorrevole;
  • altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra la disabilità e la tipologia di adattamento.

Di conseguenza, la classificazione per uso specifico è indipendente dal numero di posti attrezzati per il trasporto di persone in condizioni di disabilità.

Sono applicabili le specifiche prescrizioni tecniche previste nel Regolamento UN ECE n. 107 qualora i veicoli destinati al trasporto specifico di persone su sedia a rotelle siano veicoli di categoria internazionale M2 o M3 (disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli di categoria M2 o M3 con riguardo la loro costruzione generale).

Tuttavia, ai sensi del comma 1 dell’art. 82 del Codice della strada, sussiste un vincolo funzionale tra le caratteristiche dei veicoli e la loro destinazione e, quindi, l’esclusività della destinazione di un veicolo classificato ad uso specifico per detto trasporto.

Pertanto, un veicolo classificato per trasporto specifico di persone in condizione di disabilità potrà essere impiegato esclusivamente per tale scopo escludendo, in definitiva, qualsiasi altro impiego.

Al riguardo, è stato precisato che il veicolo omologato secondo il Regolamento UE 2018/858 avente il codice carrozzeria SH definito come “veicolo della categoria M1 costruito o trasformato in modo specifico per accogliere una o più persone su sedia a rotelle durante il trasporto su strada” potrà essere immatricolato su richiesta del richiedente come “autoveicolo per trasporto specifico di persone in particolari condizioni” con la condizione che, in tal caso, tale veicolo potrà essere utilizzato con i menzionati limiti.

In tutti gli altri casi, il veicolo sarà immatricolato come autovettura avente nelle righe descrittive del Documento Unico di proprietà e di circolazione l’annotazione: “Veicolo per uso speciale codice SH – Veicolo con accesso per sedie a rotelle – di cui al punto 5.5. del Regolamento(UE) 2018/858”.

Lo STUDIO SIMONETTA è da anni lo specialista del Codice della strada. Grazie alla propria professionalità, competenza e all’utilizzo di sistemi informativi evoluti, offre servizi di Pratiche Auto nonché consulenza relativa al Codice della strada e Circolazione di veicoli e conducenti.
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