In via generale, se si intende condurre veicoli in un Paese extracomunitario è necessario richiedere il permesso internazionale di guida o produrre una traduzione giurata della propria patente nella lingua del Paese che si intende visitare.
Esistono due distinti documenti:
- il permesso internazionale di guida “Convenzione di Ginevra 1949”, che ha validità di 1 anno;
- la patente internazionale di guida “Convenzione di Vienna 1968”, che ha validità di 3 anni.
La validità di entrambi i modelli è sempre nei limiti di validità della patente posseduta.
In Italia è possibile ottenere sia l’uno che l’altro modello di questo documento. Per conoscere con esattezza il tipo di documento di guida richiesto è necessario contattare, prima di intraprendere un viaggio all’estero, le autorità consolari del Paese che si intende visitare.
A tal riguardo, la circolare in questione precisa che gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) al momento della consegna dei predetti documenti, non richiedano l’esibizione della patente di guida in originale, ma devono reperire le informazioni e in particolare all’assenza di cause ostative al rilascio mediante la necessaria consultazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
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