- la gestione delle pratiche di minivoltura (versione aggiornata 6.1),
- la conservazione e la distruzione delle documentazioni che vengono acquisite al fascicolo digitale (versione aggiornata 4.1)
- i documenti provvisori di circolazione (versione aggiornata 4.0).
In particolare, l’aggiornamento della “SCHEDA TEMATICA” n. 14 si è reso necessario a seguito dell’adozione del DD prot. n. 89 del 14.03.2024, con il quale è stato introdotto il “certificato di minivoltura”, in luogo del DU “non valido per la circolazione”, che sarà rilasciato a decorrere dal 15 aprile 2024.
Al riguardo, è stato precisato che:
- il certificato è rilasciato in bollo e, pertanto, restano invariate le tariffe relative ai codici pratica C03305, C11702, C01702 e C01713;
- il certificato va stampato su carta bianca formato A4 e non è valido ai fini della circolazione su strada;
- il certificato attesta gli elementi identificativi essenziali del veicolo e non contiene l’indicazione specifica di tutte le caratteristiche tecniche del veicolo stesso.
Al fine di consentire la revisione del veicolo presso le officine o i centri di revisione autorizzati, unitamente al certificato di minivoltura verrà rilasciata la fotocopia, su carta libera, della carta di circolazione o del DU annullato ed acquisito al fascicolo digitale della minivoltura.
In alternativa, in sede di revisione potrà essere esibita la visura dei dati tecnici del veicolo unitamente al certificato di minivoltura.
In ogni caso, il tagliando recante l’esito della revisione sarà applicato sul certificato di minivoltura.
Relativamente all’aggiornamento della “SCHEDA TEMATICA” n. 21, è stato evidenziato che i documenti provvisori di circolazione:
- l’estratto della carta di circolazione rilasciato dagli UMC,
- la ricevuta sostitutiva rilasciata dagli Studi di consulenza automobilistica e
- l’attestazione rilasciata dagli Uffici PRA
potranno essere emessi, nei casi previsti, anche in presenza di un certificato di minivoltura.
È stato altresì disposto che, a decorrere dal 15 aprile 2024, non sarà più riportata nel DU la sede legale delle persone giuridiche, mentre continuerà ad essere indicata nell’istanza unificata, al fine dell’acquisizione dell’informazione nell’ANV e nell’archivio PRA.
Infine, con l’aggiornamento della “SCHEDA TEMATICA” n. 20, viene introdotto una nuova tempistica di conservazione, da parte degli Studi di consulenza automobilistica che operano quali STA, delle carte di circolazione relative ai veicoli immatricolati in altro Paese UE e nazionalizzati in Italia, le quali potranno essere distrutte allo scadere del 3° anno successivo alla data di presentazione della pratica di nazionalizzazione.
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