Con circolare prot.1602 del 19 gennaio 2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito delle ordinanze emesse dal Consiglio di stato, ha comunicato la sospensione degli effetti delle circolari con le quali erano state riviste le disposizioni già emanate con le circolari n. B103 del 27.11.1998 e B041 del 6.05.1999, per quanto riguarda le caratteristiche e le modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1.
Pertanto, attualmente trovano applicazione le specifiche disposizioni indicate nella citata circolare prot. n.2522/4332 – DC IV n. B103 del 27.11.1998:
- i portasci e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono essere applicati sugli autoveicoli, senza l’obbligo della annotazione sulla carta di circolazione;
- le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, è consentita senza l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione;
- ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l’obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio;
- incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell’art. 164 del Codice della Strada. In ogni caso, deve essere assicurata la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa;
- in ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l’esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.
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