Il Ministero dell’Interno, con circolare 300/A/9434/19/109/12/3/4/1 del 6 novembre 2019, ha fornito disposizioni operative relative all’applicazione delle norme sui dispositivi antiabbandono.
In particolare, ha precisato che i dispositivi:
In particolare, ha precisato che i dispositivi:
- devono essere utilizzati nei veicoli appartenenti alle categorie M1, N1, N2 e N3 di cui all’art. 47 del Codice della Strada immatricolati in Italia o immatricolati all’estero, quando condotti da residenti in Italia, per il trasporto di bambini di età inferiore a 4 anni;
- possono alternativamente essere integrati nel sistema di ritenuta, costituire una dotazione di base o accessorio del veicolo o essere indipendenti sia dal sistema di ritenuta sia dal veicolo;
- non essendo previste l’omologazione, per verificarne la regolarità devono rispondere alle prescrizioni elencate nell’allegato A del DM del 2 ottobre 2019.
Con successiva circolare del 27 dicembre 2019, a seguito della conversione del DL 124/2019 in legge 157/2019, è stato specificato che le sanzioni dell’art.172 del CdS, sull’obbligo dei dispositivi di allarme volti a prevenire l’abbandono dei bambini, si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020.
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