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Studio Simonetta

​Il Ministero dell’Interno, con circolare prot.300/A/3672/21/111/20/3 del 21 aprile 2021, ha precisato che il conducente può guidare un veicolo munito di tachigrafo digitale anche nelle more del rilascio della carta del conducente, dopo averne richiesto il rilascio alla Camera di Commercio.
In tal caso, come previsto per il danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta tachigrafica, il conducente ha l’obbligo di documentare l’attività di guida utilizzando la procedura di registrazione manuale descritta nell’art. 35, paragrafo 2 del Regolamento 165/2014.
In caso di controllo da parte di organi di polizia stradale, oltre all’esibizione delle registrazioni manuali, il conducente dovrà esibire anche la ricevuta della richiesta di rilascio della carta alla Camera di Commercio.
L’art. 26 del Regolamento (UE) 165/2014 del 4 febbraio 2014 stabilisce che la carta del conducente deve essere rilasciata entro un mese dalla ricezione della richiesta dell’interessato.
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