In particolare il presente decreto:
- introduce la revisione quadriennale/biennale per i veicoli delle categorie O1, O2 (rimorchi fino a 3,5 t), dei trattori delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b, T5 utilizzati principalmente sulle strade pubbliche con una velocità di progetto superiore a 40 km/h;
- esonera dalla revisione i veicoli ad uso speciale per il trasporto di attrezzature per circhi e giostre, con una velocità massima di progetto non superiore a 40 km/h, immatricolati nel territorio nazionale e che operano solo nel territorio italiano;
- per la revisione di macchine agricole e operatrici (esclusi i trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5, utilizzati principalmente sulle strade pubbliche, con una velocità massima di progetto superiore a 40 Km/h) si applicano le disposizioni del Decreto Interministeriale 20.5.2015;
- per la revisione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’articolo 60 del CDS si applicano le disposizioni del Decreto Ministeriale 17.12.2009;
- inserisce un nuovo elenco dei controlli e della valutazione delle carenze;
- introduce il certificato di revisione rilasciato in seguito a un controllo tecnico che deve comprendere almeno i seguenti elementi preceduti dai corrispondenti codici armonizzati dell’Unione:
1) numero di identificazione del veicolo (numero di telaio);
2) targa di immatricolazione del veicolo e simbolo dello Stato di immatricolazione;
3) luogo e data del controllo;
4) lettura del contachilometri al momento del controllo, se disponibile;
5) categoria del veicolo, se disponibile;
6) carenze individuate e livello di gravità;
7) risultato del controllo tecnico;
8) data del successivo controllo tecnico o scadenza del certificato attuale;
9) nome dell’organismo che effettua il controllo e firma o dati identificativi dell’ispettore responsabile del controllo;
10) altre informazioni.
- specifica i requisiti minimi relativi agli impianti ed apparecchiature utilizzati per effettuare i controlli tecnici alla luce della norma UE;
- determina i requisiti minimi relativi alla competenza, formazione e certificazione degli ispettori;
- indica i requisiti per gli organismi di supervisione.
Ai sensi dell’articolo 16 del presente decreto le sue disposizioni si applicheranno dal 20.5.2018, fatta eccezione per gli di impianti e apparecchiature utilizzate per l’effettuazione della revisione, non conformi a quanto previsto, che potranno essere utilizzate fino alla emanazione di nuove disposizioni dell’autorità competente, da adottarsi entro il 20.5.2023 e dei requisiti degli organismi di supervisione che si applicheranno dal 1.1.2023 mentre dal 20.5.2018 verrà abrogato il DM 6.8.1998, n. 408.
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