Il Ministero dell’Interno, con circolare n.300/A/3953/16/109/55 del 1° giugno 2016, ha fornito chiarimenti sul regime sanzionatorio da applicare in caso di circolazione alla guida di veicoli con patente di guida sospesa.
Preliminarmente è stato ribadito che la sospensione della patente di guida ha una doppia natura:
- sanzionatoria, avente natura accessoria ed una funzione prevalentemente repressiva e di deterrenza verso comportamenti illeciti che, per la loro gravità, richiedono l’interdizione alla guida;
- cautelare, che consegue automaticamente alla mancata sottoposizione agli accertamenti prescritti e cessa, altrettanto automaticamente, al superamento degli accertamenti con esito favorevole.
Nel primo caso, seguiranno il regime sanzionatorio di cui all’art.218 del CdS le seguenti ipotesi:
- sospensione a tempo determinato a seguito dell’accertamento della guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lettere a, b e c);
- sospensione a tempo determinato a seguito dell’accertamento della guida in stato di alterazione dovuta all’uso di stupefacenti (art. 187);
- sospensione cautelare disposta dal prefetto fino all’esito dell’esame di revisione, in caso di guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 1,5 g/l;
- sospensione cautelare disposta dal prefetto fino all’esito dell’esame di revisione, in caso di guida in stato di alterazione dovuta all’uso di stupefacenti.
Diversamente, nei seguenti casi si applicherà il regime sanzionatorio di cui all’art.128:
- sospensione disposta in caso di mancata sottoposizione a visita medica ordinata dal prefetto a seguito di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti qualitativi dello stato di ebbrezza (art. 186, comma 7, terzo periodo);
- sospensione disposta in caso di mancata sottoposizione a visita medica ordinata dal prefetto a seguito di guida in stato di ebbrezza con tasso compreso tra 0,51 e 1,5 g/l (art. 186, comma 8);
- sospensione disposta in caso di mancata sottoposizione a visita medica ordinata dal prefetto a seguito di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti qualitativi dello stato di alterazione dovuto all’uso di stupefacenti (art. 187, comma 8, terzo periodo);
- sospensione disposta in caso di mancata sottoposizione agli esami di idoneità tecnica per perdita totale dei punti della patente (art. 126-bis, comma 6);
- ogni provvedimento di revisione dall’ufficio provinciale della MCTC diretto ad accertare la permanenza dell’idoneità tecnica.
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