L’art. 195 del Codice della Strada prevede che gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie del CDS siano aggiornati ogni due anni in relazion…
L’art. 195 del Codice della Strada prevede che gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie del CDS siano aggiornati ogni due anni in relazione all’indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio precedente.
L’indice di variazione percentuale, nel biennio dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2016, calcolato dall’ISTAT (istituto Nazionale di Statistica), è dello 0,1%. Pertanto, il relativo Decreto Interministeriale ha aggiornato gli importi delle sanzioni con esclusione di quelle per le quali non sia decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore.
Con la Circolare prot.8955 del 30 dicembre 2016 il Ministero dell’interno, oltre a comunicare il biennale incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie come disposto dal decreto interministeriale del 20.12.2016, ha diramato le consuete tabelle con gli importi in vigore dal 1 gennaio 2017 e segnalato le seguenti istruzioni operative quali:
L’indice di variazione percentuale, nel biennio dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2016, calcolato dall’ISTAT (istituto Nazionale di Statistica), è dello 0,1%. Pertanto, il relativo Decreto Interministeriale ha aggiornato gli importi delle sanzioni con esclusione di quelle per le quali non sia decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore.
Con la Circolare prot.8955 del 30 dicembre 2016 il Ministero dell’interno, oltre a comunicare il biennale incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie come disposto dal decreto interministeriale del 20.12.2016, ha diramato le consuete tabelle con gli importi in vigore dal 1 gennaio 2017 e segnalato le seguenti istruzioni operative quali:
- le violazioni di cui agli articoli 116, comma 15; 124, comma 4; 135, comma 7 e 11; 136-ter, comma 3, 2° periodo, aventi sanzioni amministrative pecuniarie introdotte nel Codice della Strada per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016 non sono soggette al citato adeguamento non essendo ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore;
- le operazioni di adeguamento delle somme delle sanzioni pecuniarie del Codice della Strada alla variazione dell’indice ISTAT hanno determinato l’individuazione di entità pecuniarie con valori decimali, che sono già in linea con le prescrizioni di cui all’articolo 195, comma 3-bis, CDS in quanto già arrotondate all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se inferiore a detto limite;
- il suddetto arrotondamento all’unità di euro opera solo sulle sanzioni edittali e, quindi, non interviene sulle somme che costituiscono eventuale risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti dal CDS.
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42015 – Correggio, Reggio Emilia
Tel. 0522 691869 – 0522 634692
Fax 0522 694476
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