Con circolare n.300/A/5502/16/101/20/21/4 del 08/0//2016 il Ministero dell’Interno ha fornito indicazioni in ordine ad alcune problematiche operative relative al pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
L’articolo 521-bis CPC, avente ad oggetto il pignoramento e la custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, prevede l’intimazione al debitore di consegnare entro 10 giorni il o i veicoli pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’Istituto di vendite giudiziarie che assume la custodia degli stessi, dandone comunicazione al creditore pignorante.
Nello specifico, la circolare in esame ha precisato che:
L’articolo 521-bis CPC, avente ad oggetto il pignoramento e la custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, prevede l’intimazione al debitore di consegnare entro 10 giorni il o i veicoli pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’Istituto di vendite giudiziarie che assume la custodia degli stessi, dandone comunicazione al creditore pignorante.
Nello specifico, la circolare in esame ha precisato che:
- l’organo di polizia deve limitarsi ad eseguire il pignoramento solo se accerti, nello svolgimento della propria attività istituzionale, la circolazione del veicolo su strada, senza obbligo di attivarsi per la sua ricerca, ad esempio presso i luoghi di dimora o di lavoro del debitore;
- il provvedimento di pignoramento viene inserito nello SDI (Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno) al fine di realizzare una specifica cooperazione applicativa tra lo SDI e la banca dati dell’ACI, nella quale il provvedimento è inserito per effetto della sua trascrizione nel PRA;
- a differenza di un veicolo sottoposto al cosiddetto fermo fiscale, ai sensi dell’art. 86 del DPR n. 602/1973, la circolazione del veicolo pignorato, dopo la notifica dell’atto al debitore, non dà luogo alla contestazione dell’art. 214, comma 8, del CDS, né di altre violazioni del CDS;
- trascorsi dieci giorni dalla notificazione dell’atto di pignoramento senza che l’obbligato abbia provveduto alla consegna del veicolo, l’organo di polizia che ne accerta la circolazione provvede al fermo dello stesso, al ritiro della carta di circolazione e/o di ogni altro documento relativo alla proprietà e all’uso, e alla consegna all’Istituto di vendite giudiziarie territorialmente competente o a una depositeria dallo stesso indicata.
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Tel. 0522 691869 – 0522 634692
Fax 0522 694476
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