La Legge 120/2010 ha introdotto all’interno del codice della strada un nuovo comma 3-ter all’art. 219, il quale dispone che quando la revoca della patente è disposta a seguito delle violazioni artt. 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima che sia decorso un triennio dalla data di accertamento del reato.
Secondo la circolare, è proprio sul piano logico che appare dirimente il fatto che i tre anni per il riconseguimento della patente debbano decorrere dalla revoca, non potendo precederla; essendo, la revoca, conseguente alla sentenza penale passata in giudicato, anche i tre anni per il riconseguimento debbono decorrere da tale data, altrimenti si farebbero decorrere i tre anni da un momento in cui la patente non è stata ancora privata definitivamente di validità ed efficacia.
D’altronde, anche dal punto di vista letterale della normativa sopra richiamata, per fissare il riferimento temporale dal quale decorre il triennio utile per conseguire una nuova patente di guida, il legislatore ha utilizzato la locuzione “accertamento del reato”, il che consente di ritenere che detto termine decorra dal momento dell’accertamento del reato da parte del giudice, il che presuppone il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
Viale Vittorio Veneto, 4
42015 – Correggio, Reggio Emilia
Tel. 0522 691869 – 0522 634692
Fax 0522 694476