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Studio Simonetta

Dal 25.3.2016 è entrata in vigore la legge 23.3.2016 n. 41 che ha introdotto il reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali. Con le nu…
Dal 25.3.2016 è entrata in vigore la legge 23.3.2016 n. 41 che ha introdotto il reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali.

Con le nuove disposizioni sui reati di omicidio stradale e lesioni stradali, introdotte dai nuovi artt.
589 bis e 590 bis, il codice penale ha tracciato un specifico quadro sanzionatorio per il c.d. “omicidio stradale” e per le lesioni personali stradali.
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Nei nuovi artt. 589 bis e 590 bis CP sono rafforzate le pene, già previste dagli artt. 589 e 590 CP, a carico di chiunque cagioni per colpa la morte o lesioni personali con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Le disposizioni di base previste dal Codice Penale sono ora integrate, nel caso di veicoli a motore, con le nuove previsioni che introducono una serie di casi particolari.

In particolare, sono contemplate pene più severe dall’art. 589 bis in caso di omicidio cagionato per colpa quando si guida:

  • in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • in stato di ebbrezza alcolica;
  • per determinati eccessi di velocità;

ed inoltre con la commissione delle seguenti violazioni:

  • attraversamento di un’intersezione col semaforo rosso;
  • circolazione contromano;
  • inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
  • sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

Nell’ipotesi di lesioni gravi o gravissime cagionate nelle stesse situazioni sopra menzionate le pene sono stabilite dall’art. 590 bis.

Sono previste aggravanti di pena per chi:

  • guida senza patente o con patente sospesa o revocata;
  • guida il proprio veicolo sprovvisto di assicurazione;
  • si dà alla fuga o nel caso di omicidio plurimo o di lesioni a più persone.

L’attenuante si configura viceversa quando l’evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima.

Per i suddetti reati è disposta la revoca della patente di guida, con divieto di conseguire una nuova prima dei termini indicati nei commi 3bis e 3ter dell’art.222 del Codice della Strada. Per i titolari di patente estera è disposta l’inizione alla guida sul territorio nazionale.

In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.

Lo STUDIO SIMONETTA è da anni lo specialista del Codice della strada. Grazie alla propria professionalità, competenza e all’utilizzo di sistemi informativi evoluti, offre servizi di Pratiche Auto nonché consulenza relativa al Codice della strada e Circolazione di veicoli e conducenti.
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