Si definisce “piattaforme semoventi”, ai sensi degli articoli 10 e 59 del Codice della Strada, i veicoli eccezionali con caratteristiche atipiche destinate ai trasporti eccezionali e finalizzate esclusivamente al trasporto su strada
Ai sensi del predetto regolamento, le piattaforme semoventi sono:
- finalizzate esclusivamente al trasporto su strada, a velocità ridotta comunque non superiore a 20 km/h, di manufatti ovvero di carichi indivisibili e possono circolare, ai sensi dell’art. 10 CDS, su percorsi autorizzati dall’ente proprietario della strada;
- costituite da un gruppo motopropulsore di potenza abbinato a una o più unità, di tipo modulare, munite di piano di carico, ovvero da un gruppo motopropulsore di potenza incorporato in una unità munita di piano di carico (tipo cosiddetto “monolitico”).
In funzione del numero e del tipo di moduli presenti nelle varie configurazioni di marcia, le piattaforme semoventi possono assumere masse massime e dimensioni diverse tra loro.
In relazione a particolari necessità di trasporto e movimentazione di manufatti di elevate dimensioni, possono essere abbinate ad altre piattaforme semoventi sia lateralmente che longitudinalmente, secondo le prescrizioni dettate dalla Direzione generale per la motorizzazione.
Le piattaforme semoventi eccezionali ai fini della circolazione su strada e della guida:
- sono equiparate ai veicoli della categoria N3;
- sono subordinate all’immatricolazione del veicolo costituito dal gruppo motopropulsore e da uno o più moduli, in modo da avere almeno quattro (o tre nel caso b che precede) assi a terra, con le modalità e le formalità previste dall’articolo 93 del CdS. Ogni gruppo motopropulsore, dotato di cabina o di piano di manovra eventualmente rimovibile, con velocità estremamente ridotta per movimentazione di carichi, abbinato con almeno un modulo con quattro assi, ovvero incorporato se del tipo di cui al punto b) è dotato di targa e carta di circolazione;
- sulla carta di circolazione sono indicati il tipo e gli estremi dei moduli che possono essere abbinati, nonché le caratteristiche di lunghezza massima e massa massima verificata ed altre eventuali annotazioni ritenute indispensabili ai fini della sicurezza della circolazione;
- le verifiche periodiche sono effettuate annualmente, a cura dei competenti uffici delle Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su tutti i moduli componenti il veicolo, secondo i tempi e le modalità applicabili previsti dall’art.80 del CdS;
- sono destinate esclusivamente al trasporto di manufatti ovvero di carichi indivisibili e possono circolare, ai sensi dell’art. 10 CDS, su percorsi autorizzati dall’ente proprietario della strada;
- è consentita solo con scorta tecnica;
- devono essere condotti con patente di guida della categoria CE.
Viale Vittorio Veneto, 4
42015 – Correggio, Reggio Emilia
Tel. 0522 691869 – 0522 634692
Fax 0522 694476