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Studio Simonetta

In materia di disposizioni concernenti la patente di guida, a decorrere dal 18.8.2015 sono in vigore le seguenti novità e più in det…
In materia di disposizioni concernenti la patente di guida, a decorrere dal 18.8.2015 sono in vigore le seguenti novità e più in dettaglio:

  • inserita la possibilità di guidare a sedici anni i veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, A1, B1, con trasporto di eventuale passeggero sul ciclomotore o sul motociclo a condizione che sia regolarmente omologato per il trasporto (artt. 115, comma 1, e 170, commi 2 e 7 del CDS). Nell’ipotesi di illeciti commessi da persone minori, ai sensi dell’art.2 della legge 689/81, è assoggettato a sanzione amministrativa il genitore o chi era tenuto alla sua sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto; 
  • eliminato il limite di 750 kg di massa massima autorizzata finora imposto per la conduzione di veicoli trainanti un rimorchio da parte dei titolari di patenti speciali delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D (art. 116 CDS). Rimane tuttavia l’obbligo di conseguire il corrispondente titolo abilitativo per il traino del rimorchio non leggero, ad eccezione del titolare di patente categoria B che conduce un complesso veicolare la cui massa complessiva non superi 3500 kg. Ciò nonostante, per un mal coordinamento tra le disposizioni del comma 3 e 4 dell’articolo 116 del CdS, la legge 29.7.2015 n. 115 ha solo soppresso al 4° comma le seguenti parole: “la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg” mentre con il 3° comma specifica i veicoli conducibili con ciascuna categoria di patente. In pratica, la disposizione in questione riguarda solo i titolari di patente speciale di categoria B che guidano un complesso veicolare la cui massa complessiva non superi 3500 kg, e nemmeno i titolari della categoria B96, tenuto conto che il Ministero dei Trasporti con la circolare prot. n. 2461RU del 29.01.13 ha disposto che tale “estensione” della categoria B non può essere conseguita dal titolare di patente di categoria B speciale;
  • con l’abolizione del richiamo all’art.43, comma 2, del codice civile (residenza anagrafica) è stato statuito che ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali nonché nella loro conversione, si tiene conto solo della “residenza normale” in Italia di cittadini di Stati membri dell’UE o dello SEE (art. 118 bis CDS);
  • apportate deroghe ai requisiti degli esaminatori che al 30.6.2015 effettuano esami di guida per le categorie AM, A1, A2, A, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E e DE, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività (DLG 59/2011).
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