Preliminarmente è stato precisato che non è mai consentita, nel settore dell’attività di autotrasporto per conto di terzi, la cessione di veicoli a titolo di sublocazione o subcomodato senza conducente.
In particolare, sono state delineate le seguenti fattispecie in cui il contratto di locazione è ammesso:
- veicolo di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolato in uso di terzi per finalità di locazione di cui all’art. 82 comma 5 lettera a) del CDS a soggetto che l’utilizza per uso proprio;
- veicolo di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolato in uso di terzi per finalità di locazione prevista dall’art. 82 comma 5 lettera a) del CDS ad altre imprese che l’utilizza per il trasporto di merci per conto di terzi;
- veicolo di qualsiasi massa complessiva a pieno carico immatricolato per uso di terzi per servizio di trasporto per conto terzi ai sensi dell’art. 82 comma 5 lettera d) del CDS ad altre imprese che l’utilizza per il trasporto di merci per conto terzi.
La locazione non è ammessa nei seguenti casi:
- veicolo di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolato per uso proprio ad altro soggetto che l’utilizza per uso proprio;
- veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate immatricolato ad uso proprio per il quale è stata rilasciata licenza per il trasporto in conto proprio ad altro soggetto che l’utilizza per uso proprio;
- veicolo di qualsiasi massa complessiva immatricolato per uso di terzi per trasporto di merci per conto di terzi a norma dell’art. 82 comma 5 lettera d) del CDS a soggetto che intende utilizzarlo per uso proprio.
Il contratto di comodato senza conducente è ammesso nei seguenti casi:
- veicolo di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolato per uso proprio per attività di trasporto di cose in conto proprio ad altro soggetto o impresa che l’utilizza per uso proprio;
- veicolo di qualsiasi massa immatricolato per uso di terzi per trasporto di merci per conto di terzi a norma dell’art. 82 comma 5 lettera d) del CDS ad imprese che intende utilizzarlo per conto di terzi.
Nelle seguenti fattispecie non è ammesso il comodato senza conducente:
- veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate immatricolato per uso proprio per il quale è stata rilasciata licenza per il trasporto di cose in conto proprio, ad altra impresa per uso proprio;
- veicolo di qualsiasi massa complessiva, immatricolato per uso proprio, ad altra impresa che intende utilizzarlo per uso di terzi per trasporto di merci per conto di terzi;
- veicolo di qualsiasi massa complessiva, immatricolato per uso di terzi, per trasporto di merci per conto terzi ai sensi dell’art. 82 comma 5 lettera d) del CDS a soggetto che intende utilizzarlo per uso proprio;
- veicolo di massa complessiva superiore o uguale a 6 tonnellate , immatricolato per uso di terzi ai fini della locazione a norma dell’art. 82 comma 5 lettera a) del CDS, a soggetto che intende utilizzarlo per trasporto di merci per conto terzi.
Ai fini della regolare circolazione stradale del veicolo è stato specificato che nella locazione senza conducente, disciplinata dal D.M. nr. 213/94 e dalla direttiva CE 1/2006, il contratto deve essere stipulato in forma scritta e contenere obbligatoriamente almeno i seguenti elementi ritenuti essenziali:
- il nome dell’impresa locatrice e di quello locataria;
- la data e la durata del contratto;
- i dati di identificazione del veicolo locato.
Oltre a ciò, ai sensi dell’art.12, comma 2 del DLG nr. 286/2005, il contratto di locazione deve essere accompagnato dal certificato di iscrizione all’Albo (o al REN per le imprese autorizzate ad esercitare con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate) dell’impresa locataria con le eventuali limitazioni.
Qualora il conducente non sia titolare dell’impresa di autotrasporto che ha stipulato il contratto di locazione, dovrà trovarsi a bordo del veicolo anche l’originale o una copia autenticata del contratto di lavoro o dell’ultimo foglio paga del conducente, ovvero da altra documentazione comprovante il rapporto di lavoro del conducente stesso con l’impresa locataria.
Il contratto di locazione, il certificato di iscrizione all’albo ed i documenti relativi al rapporto di lavoro del conducente dovranno trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibiti agli organi di polizia stradale come previso dall’art. 12, commi 2° e 5° del DLG nr. 286/2005.
Al contrario, come già specificato dal Ministero dei Trasporti con la circolare n. 4 del 7 dicembre 2011 lettera e), il contratto di comodato senza conducente debitamente registrato e di qualunque durata esso sia, deve essere esibito all’Ufficio della Motorizzazione Civile competente per la sede principale dell’impresa che ne chiede l’immissione in circolazione, in originale o copia conforme.
L’Ufficio della Motorizzazione Civile, dopo il controllo formale del contratto stesso, rilascia copia vistata della dichiarazione di cui all’allegato 3 della circolare nr. 4/2011.
Tenuto conto che il titolo del comodatario ad esercitare l’attività di autotrasporto con i veicoli utilizzati è accertato d’ufficio non è necessaria la presenza a bordo del certificato di iscrizione all’albo o al REN.
Permane tuttavia l’obbligo della presenza a bordo del veicolo e dell’esibizione agli organi di controllo della dichiarazione di cui all’allegato 3 della circolare 4/2011.
Anche in caso di comodato resta, infine, fermo l’obbligo generale previsto dall’art. 12 comma 5 del DLG 286/2005 di portare a bordo del veicolo la documentazione comprovante il rapporto di lavoro del conducente con il vettore (comodatario).
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