A tal proposito, il titolare deve presentare un’istanza non prima di 4 mesi dalla data di scadenza della validità, recandosi presso uno dei medici a ciò abilitati (o presso la Commissione Medica Locale nei casi previsti) i quali prima di effettuare la visita medica, dovranno verificare nel sistema informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la rinnovabilità della patente.
Se la verifica di rinnovabilità da esito positivo, il medico o la Commissione Medica Locale procede alla visita ed in caso di idoneità lo trasmette telematicamente al sistema informatico, il quale genera la ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente di guida (allegato 2 del DM 15 Novembre 2013).
La ricevuta, valida ai fini della circolazione stradale fino al ricevimento del duplicato della patente di guida e comunque non oltre 60 giorni dalla data di rilascio, viene stampata e consegnata immediatamente all’interessato dal medico che ha effettuato la visita o, se ricorre il caso, dalla CML.
Analoga procedura è adottata per i rinnovi delle patenti di guida rilasciate da altri Stati dell’Unione Europea o SEE e riconosciute in Italia.
La conferma della validità per via telematica non è possibile:
- quando vi è discordanza tra i dati della patente e quelli presenti nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. In questo caso il medico o la CML possono procedere, se richiesto dall’interessato, alla visita ed a redigere all’estratto dei contenuti della relazione medica, che dovrà essere esibito all’Ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente, al fine di ottenere il duplicato a titolo di conferma di validità;
- per i rinnovi contestuali di patente e di formazione di tipo CQC (tuttavia è possibile rinnovare la patente con il codice 95 quando non si deve procedere anche al rinnovo della CQC);
- per i rinnovi di validità di patente speciale quando è necessario sottoporre il titolare ad esperimento di guida o quando si è in presenza di abilitazione di categoria A e non può essere confermata;
- per i declassamenti di patente con contestuale conferma di validità;
- per i rinnovi di validità di patenti con provvedimenti ostativi attivi (sospensione a tempo indeterminato, obbligo di revisione senza esito o con esito negativo, sospensione con termine non concluso) di competenza degli Uffici Motorizzazione Civile o degli Uffici Territoriali del Governo;
- per i rinnovi di patenti smarrite, sottratte, distrutte per quali è obbligatorio presentare denuncia presso gli organi di Polizia;
- per i rinnovi di validità di patenti i cui dati non sono leggibili.
In tutti questi casi il rinnovo dovrà essere effettuato presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile.
Nel caso in cui si debba rinnovare una patente ritirata dagli organi di Polizia ai sensi dell’art. 126 del CdS il conducente sarà tenuto ad esibire al sanitario il verbale di contestazione della violazione unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il titolare esibendo al competente Ufficio Territoriale del Governo la ricevuta di avvenuta conferma di validità potrà rientrare in possesso del documento di guida ritirato.
Al momento del ricevimento della nuova patente il titolare provvederà a distruggere la patente precedente.
Viale Vittorio Veneto, 4
42015 – Correggio, Reggio Emilia
Tel. 0522 691869 – 0522 634692
Fax 0522 694476