Ad esempio violazione contestata al conducente il 10/10/2013, il pagamento scontato dovrà essere effettuato entro il 15/10/2013.
Invece dal 6° al 60° giorno dalla contestazione o notificazione del verbale non è più consentito il pagamento con lo sconto del 30%, ma sarà necessario effettuare il pagamento della sanzione per l’importo stabilito in misura ridotta a cui vanno sempre aggiunte le eventuali spese di spedizione postale.
ATTENZIONE: dopo 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale l’importo della sanzione sarà pari alla metà del massimo editale.
La riduzione in esame deve ritenersi applicabile anche ai casi di pagamento immediato obbligatorio previsti:
- dall’art. 202,comma 2bis, del CdS per le violazioni commesse da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, CE, D o DE nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose (esempio articolo 174, commi 5, 6 e 7);
- dall’art. 207 CdS per il conducente di un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE (escursionisti esteri).
E’ consentita, inoltre nei seguenti casi:
- la violazione è stata commessa dopo le 22 e prima delle ore 7 di cui all’art. 195, comma 2bis il quale prevede l’aumento di un terzo della sanzione previste dagli artt. 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176 commi 19 e 20, 178;
- di pagamento ridotto previsto dall’art. 193 comma terzo, Cds applicando l’ulteriore riduzione del 30% sull’importo ottenuto dopo la riduzione ad un quarto, sempre che il pagamento della sanzione così determinata avvenga entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione;
- in caso di sospensione cautelare della patente disposta ai sensi dell’art. 223 comma secondo CdS.
Non si applica, invece:
- alle violazioni connesse alla circolazione stradale, la cui disciplina non è riferita al Cds, salvo che in tali norme non vi sia un espresso rinvio al Cds (ad esempio legge 727/78 ed art. 9 del Dlg 144/08);
- per le violazioni per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 202, commi 3 e 3bis del Cds;
- alle violazioni del Cds per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo ai sensi dell’art. 210,comma terzo Cds;
- alle violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida ai sensi dell’art. 218 del Cds (ad esempio art. 142, commi 9 e 9bis Cds);
- in caso di rateizzazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 202 bis Cds.
NB: All’importo della violazione scontato del 30% vanno sempre aggiunte le spese di notificazione qualora il verbale di contestazione sia stato notificato all’interessato (trasgressore e/o obbligato in solido) tramite il servizio postale.
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