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Studio Simonetta

​Con il Decreto Ministeriale 19 maggio 2017, prot. n. 214 viene recepita la direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a …
Con il Decreto Ministeriale 19 maggio 2017, prot. n. 214 viene recepita la direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE.
In particolare il presente decreto:

  • introduce la revisione quadriennale/biennale per i veicoli delle categorie O1, O2 (rimorchi fino a 3,5 t), dei trattori delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b, T5 utilizzati principalmente sulle strade pubbliche con una velocità di progetto superiore a 40 km/h;
  • esonera dalla revisione i veicoli ad uso speciale per il trasporto di attrezzature per circhi e giostre, con una velocità massima di progetto non superiore a 40 km/h, immatricolati nel territorio nazionale e che operano solo nel territorio italiano;
  • per la revisione di macchine agricole e operatrici (esclusi i trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5, utilizzati principalmente sulle strade pubbliche, con una velocità massima di progetto superiore a 40 Km/h) si applicano le disposizioni del Decreto Interministeriale 20.5.2015;
  • per la revisione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’articolo 60 del CDS si applicano le disposizioni del Decreto Ministeriale 17.12.2009;
  • inserisce un nuovo elenco dei controlli e della valutazione delle carenze;
  • introduce il certificato di revisione rilasciato in seguito a un controllo tecnico che deve comprendere almeno i seguenti elementi preceduti dai corrispondenti codici armonizzati dell’Unione:

          1) numero di identificazione del veicolo (numero di telaio);
          2) targa di immatricolazione del veicolo e simbolo dello Stato di immatricolazione;
          3) luogo e data del controllo;
          4) lettura del contachilometri al momento del controllo, se disponibile;
          5) categoria del veicolo, se disponibile;
          6) carenze individuate e livello di gravità;
          7) risultato del controllo tecnico;
          8) data del successivo controllo tecnico o scadenza del certificato attuale;
          9) nome dell’organismo che effettua il controllo e firma o dati identificativi dell’ispettore responsabile del controllo;
          ​10) altre informazioni.

  • specifica i requisiti minimi relativi agli impianti ed apparecchiature utilizzati per effettuare i controlli tecnici alla luce della norma UE;
  • determina i requisiti minimi relativi alla competenza, formazione e certificazione degli ispettori;
  • indica i requisiti per gli organismi di supervisione.

Ai sensi dell’articolo 16 del presente decreto le sue disposizioni si applicheranno dal 20.5.2018, fatta eccezione per gli di impianti e apparecchiature utilizzate per l’effettuazione della revisione, non conformi a quanto previsto, che potranno essere utilizzate fino alla emanazione di nuove disposizioni dell’autorità competente, da adottarsi entro il 20.5.2023 e dei requisiti degli organismi di supervisione che si applicheranno dal 1.1.2023 mentre dal 20.5.2018 verrà abrogato il DM 6.8.1998, n. 408.

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