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Studio Simonetta

Il Ministero dei Trasporti, con circolare 3326 del 09 febbraio 2017, a seguito della comunicazione prevenuta dal Consolato Generale d’Ucraina a Milano…
Il Ministero dei Trasporti, con circolare 3326 del 09 febbraio 2017, a seguito della comunicazione prevenuta dal Consolato Generale d’Ucraina a Milano, ha fornito ulteriori informazioni in relazione alla normativa e agli usi sulla scrittura e traslitterazione dei cognomi e dei luoghi di nascita, importanti ai fini della conversione delle patenti di guida ucraine.

In particolare è stato comunicato che:

  • il nome della persona fisica (se il cittadino è ucraino) si compone dal nome, cognome e patronimico (nome del padre) che non viene indicato nel passaporto, ma è indicato nella patente di guida;
  • in ottemperanza a quanto disposto dalla Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961, che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri, nel caso in cui gli atti pubblici fossero stati redatti sul territorio di uno Stato contraente e successivamente dovranno essere prodotti sul territorio d’un altro Stato contraente, essi sono dispensati dalla legalizzazione (autentificazione consolare aggiuntiva) ma sugli stessi atti devono essere apposti i timbri “postilla” o denominate solitamente “Apostille”, dalle autorità competenti dello Stato che li rilascia (non si applica ai documenti compilati dagli agenti diplomatici o consolari);
  • nei limiti dell’Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida, la traduzione ufficiale della patente di guida ucraina può essere autenticata presso una rappresentanza diplomatico-consolare ucraina in Italia, il Tribunale italiano competente per territorio, dalla Rappresentanza diplomatica d’Italia a Kiev ed infine dal notaio ucraino ma corredata con il predetto timbro “postilla” (apposto sia sulla fotocopia notarile della patente di guida che sulla traduzione autentificata dal notaio ucraino).  
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