Si definisce “navetta turistica” il veicolo a motore elettrico isolato finalizzato esclusivamente al trasporto su strada, in aree di tipo turistico, di passeggeri seduti non superiori ad otto, escluso il conducente, per interessi turistico-ricreativi e attrezzati per tale utilizzo.
Ai sensi del predetto regolamento, la navetta turistica:
• è considerata un veicolo atipico;
• deve raggiungere, per costruzione, una velocità massima non superiore a 25 km/h;
• non è idonea al traino.
La navetta turistica ai fini della circolazione su strada:
• è assimilata ai veicoli di categoria M1;
• è subordinata all’immatricolazione con le modalità e le formalità previste dall’art.93 del CdS;
• è sottoposta alla verifica periodica secondo i tempi e le modalità previsti dall’art.80 del CdS;
• deve avvenire solo su itinerari predefiniti, a connotazione turistica, autorizzati dall’ente o dagli enti proprietari della strada;
• per condurla è necessario essere in possesso della patente di guida della categoria B e di titolo abilitativo in relazione all’uso.
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