Sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2025 è stato pubblicato il Decreto 22 aprile 2025 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti contenente nuove disposizioni in materia di esenzione dall’obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali (artt. 6-9 del Regolamento (CE) 561/2006) e dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo, di cui all’art.3, par. 2 del Regolamento (UE) n. 165/2014.
Il Decreto, in vigore dal 31 maggio, abrogando e sostituendo il precedente DM del 20 giugno 2007, esenta alcune categorie di trasporto effettuate interamente sul territorio nazionale e introduce due nuove ipotesi di deroghe (veicoli adibiti al trasporto di rifiuti animali e per il trasporto di animali vivi su brevi tragitti).
Non sono soggetti all’obbligo di installazione e uso del tachigrafo e al rispetto dei tempi di guida e di riposo, i trasporti effettuati sul territorio nazionale impiegando:
- veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali;
- veicoli adibiti a scuola guida per l’ottenimento della patente di guida o dell’attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purchè non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro;
- veicoli impiegati nell’ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;
- veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
- veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie o la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale;
- veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro o valori;
- veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano;
- veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a 100 chilometri.
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