In particolare è stato precisato che l’organo di polizia non contesta all’impresa l’art. 174, c. 14, CDS qualora venga data prova, nell’immediatezza del controllo e comunque prima della redazione del verbale, dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo attraverso i documenti previsti dal Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti del 12.12.2016 quando trattasi di infrazioni minori (IM), come definite nell’allegato III del Reg. (UE) 2016/403, in quanto non presuppongono evidenti carenze organizzative.
In tutti gli altri casi, invece, si procederà alla contestazione dell’art. 174, c. 14, CDS, rimettendo la valutazione in ordine alla responsabilità dell’impresa al Prefetto o al Giudice di Pace in sede di ricorso ex articoli 203 e 204-bis CDS, esprimendo parere favorevole al loro accoglimento ogniqualvolta si dia prova non solo di inadempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo ma anche del fatto che l’infrazione non è imputabile a insufficienze organizzative dell’attività dei conducenti da parte della stessa impresa, rispetto alla quale va valutata positivamente la produzione, nei casi previsti di un contratto di trasporto in forma scritta o di istruzioni scritte compatibili con le norme in esame.
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