Il divieto di circolazione si applica, nei giorni festivi e negli ulteriori giorni di forte criticità di traffico veicolare, alle seguenti categorie di veicoli e trasporti:
- veicoli e complessi di veicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, con esclusione dei trattori stradali;
- veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose, ancorché muniti dell’autorizzazione di cui all’articolo 10, comma 6, del CDS;
- trasporti di merci pericolose, soggetti alle specifiche limitazioni previste dall’articolo 12 del decreto.
Il calendario dei divieti per l’anno 2026 introduce alcune importanti novità in materia di deroghe al divieto di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, riguardanti i:
- trattori stradali, quando viaggiano isolati, nel tragitto di rientro in sede o per recarsi nel luogo di aggancio di un semirimorchio o nei casi previsti dall’art. 6 comma 5 del decreto (utilizzati nelle operazioni di trasporto intermodale strada-rotaia o strada-mare) purché muniti di idonea documentazione attestante l’operazione svolta o la riconsegna del mezzo. Con il DM n.325 del 2025 è stato eliminato il precedente limite della massa complessiva a pieno carico pari a 7,5 tonnellate, riferito alla tara. Conseguentemente, tutti i trattori stradali isolati, indipendentemente dalla massa, possono beneficiare della deroga, alle condizioni sopra indicate;
- trasporti di biancheria compresi prodotti chimici e detergenti, destinati o provenienti da lavanderie industriali che forniscono servizi a strutture sanitarie o socioassistenziali (case di riposo);
- veicoli utilizzati nell’ambito dei Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernali Milano – Cortina 2026. Il decreto introduce una deroga temporanea dal 1° gennaio al 31 marzo 2026 per i veicoli che trasportano cose per le esigenze connesse allo svolgimento della manifestazione. La deroga è subordinata alla condizione che i veicoli siano muniti di apposito contrassegno, recante un numero identificativo univoco progressivo, rilasciato dal Comitato Organizzatore, nonché accompagnati da un documento di conferma della prenotazione, recante l’indicazione del vettore, del luogo di partenza, del luogo di destinazione e del giorno e dell’ora previsti per la consegna.
Il contrassegno deve essere esposto sul parabrezza del veicolo che fruisce della deroga, mentre il documento di conferma della prenotazione deve essere esibito a richiesta degli organi di controllo.
Il documento, a condizione che il trasporto sia effettuato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto, consente la circolazione in deroga nei giorni di divieto sia per il viaggio di andata, finalizzato al raggiungimento della destinazione, sia per l’eventuale viaggio di ritorno.
Il decreto conferma le agevolazioni già conosciute in materia di deroghe ed esenzioni al divieto di circolazione, come di seguito riepilogato:
- trasporti internazionali, di cui all’articolo 3, riguardanti i veicoli che effettuano viaggi da e verso l’estero;
- trasporti insulari, disciplinati dagli articoli 4 e 5, concernenti i veicoli diretti in Sardegna e in Sicilia ovvero provenienti dalle medesime regioni;
- trasporti intermodali, di cui all’articolo 6, riferiti ai veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale e ai terminal intermodali collocati in posizione strategica;
- esenzioni per specifiche categorie di veicoli, previste dall’articolo 7, riguardanti i veicoli appartenenti a determinati soggetti pubblici, quelli adibiti a servizi pubblici essenziali, nonché ulteriori categorie e condizioni espressamente individuate, anche nel caso in cui i veicoli circolino scarichi;
- esenzioni per specifiche tipologie di merci, di cui all’articolo 8, applicabili ai veicoli che trasportano esclusivamente determinate categorie di merci, anche qualora circolino scarichi.
Il decreto reca, inoltre, le direttive volte a disciplinare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose in deroga ai divieti stabiliti, per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, mediante il rilascio di specifiche autorizzazioni prefettizie, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal medesimo decreto.
Le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione dei divieti di circolazione sono quelle previste dall’articolo 6, comma 12, del CDS:
- pecuniaria di € 430,00, per la quale non è consentito il pagamento in misura ridotta del 30 per cento;
- accessorie, consistenti nella sospensione della patente di guida e del documento di circolazione per un periodo da 1 a 4 mesi.
Qualora la violazione consista nell’inosservanza dell’ordine di non proseguire il viaggio, è prevista la sospensione della patente di guida per un periodo da 2 a 6 mesi.
Viale Vittorio Veneto, 4
42015 – Correggio, Reggio Emilia
Tel. 0522 691869 – 0522 634692
Fax 0522 694476