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Studio Simonetta

Con circolare prot. 300/A/1828/21/106/16 del 1° marzo 2021, il Ministero dell’Interno – Servizio Polizia Stradale ha fornito chiarimenti in ordine al rilascio del documento unico recante l’indicazione che il documento non è valido ai fini della circolazione.
Viene specificato che la circolazione di questi veicoli provvisti del predetto documento è consentita solo per finalità di prova connessa alla vendita e, di conseguenza, in queste circostanze dovrebbero utilizzare l’autorizzazione alla circolazione di prova di cui al DPR 474/2001 con l’apposizione della relativa targa.
In caso di circolazione di un veicolo munito del documento di circolazione non valido ai fini della circolazione, non ritenendosi applicabile nessuna sanzione del Codice della Strada, l’unica ipotesi che trova applicazione è riconducibile alla circostanza che l’operatore commerciale che richiede la mini voltura si avvale dei benefici fiscali previsti dall’art.56, comma 6 del D.Lgs.446/1997 e inoltre dell’esenzione del pagamento della tassa automobilistica
In tal caso, qualora il conducente esibisca il documento unico sopraindicato ma sprovvisto della targa prova, verificata la regolare copertura assicurativa e revisione periodica, l’organo di polizia procederà alla segnalazione indirizzata alla Provincia per il recupero dell’imposta provinciale di iscrizione dei veicoli richieste al PRA nonché alla Regione per l’attività di riscossione e applicazione delle sanzioni per il mancato pagamento della tassa automobilistica (ad eccezione delle Regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia la cui competenza è demandata all’Agenzia delle Entrate).
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Lo STUDIO SIMONETTA è da anni lo specialista del Codice della strada. Grazie alla propria professionalità, competenza e all’utilizzo di sistemi informativi evoluti, offre servizi di Pratiche Auto nonché consulenza relativa al Codice della strada e Circolazione di veicoli e conducenti.
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