La circolare del Ministero dell’Interno prot.3757 del 18-05-2015 ha fornito un chiarimento in merito alla corret…
La circolare del Ministero dell’Interno prot.3757 del 18-05-2015 ha fornito un chiarimento in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 2, par.1 lett.a) del Regolamento n.561/2006.
Nel dettaglio ha precisato che i veicoli destinati al soccorso stradale (c.d. carri attrezzi) sono, di regola, immatricolali come autoveicoli per uso speciale ovvero veicoli muniti permanentemente di speciali attrezzature e adibiti prevalentemente al trasporto proprio, sui quali possono essere trasportati persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature.
In altri termini, i veicoli ad uso speciale, in ragione della specifica attrezzatura che li caratterizza, sono destinati ad un particolare e ben definito uso che non consente il trasporto di merce.
I predetti veicoli non hanno una portata, se non fittizia ai fini fiscali, hanno di norma una tara di poco inferiore a quella complessiva ammessa per l’autotelaio, su di essi possono prendere posto solamente le persone necessarie a garantire lo svolgimento del ciclo operativo dell’attrezzatura.
Pertanto, è stato precisato che gli autoveicoli immatricolati per uso speciale, in quanto non adibiti espressamente al trasporto merci, sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento 561/2006.
Nel dettaglio ha precisato che i veicoli destinati al soccorso stradale (c.d. carri attrezzi) sono, di regola, immatricolali come autoveicoli per uso speciale ovvero veicoli muniti permanentemente di speciali attrezzature e adibiti prevalentemente al trasporto proprio, sui quali possono essere trasportati persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature.
In altri termini, i veicoli ad uso speciale, in ragione della specifica attrezzatura che li caratterizza, sono destinati ad un particolare e ben definito uso che non consente il trasporto di merce.
I predetti veicoli non hanno una portata, se non fittizia ai fini fiscali, hanno di norma una tara di poco inferiore a quella complessiva ammessa per l’autotelaio, su di essi possono prendere posto solamente le persone necessarie a garantire lo svolgimento del ciclo operativo dell’attrezzatura.
Pertanto, è stato precisato che gli autoveicoli immatricolati per uso speciale, in quanto non adibiti espressamente al trasporto merci, sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento 561/2006.
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