L’attuale normativa nazionale prevede che le patenti rilasciate da Paesi extra UE, consentono la guida per un anno dall’acquisizione della residenza anagrafica sul territorio nazionale.
Trascorso tale periodo, si può continuare a condurre veicoli, solo dopo aver conseguito una patente di guida italiana che può essere ottenuta per conversione di quella estera, se sussiste un accordo bilaterale di reciprocità con il Paese di emissione.
Per quanto riguarda la carta di qualificazione del conducente, l’articolo 14 del D.Lgs. n.286/2005 dispone che la normativa sulla qualificazione iniziale e formazione periodica si applica all’attività di guida dei conducenti che effettuano su strada all’interno dell’Unione europea e dello Spazio Economico Europeo, per mezzo di veicoli adibiti al trasporto di cose e passeggeri per i quali è necessaria una patente di guida di categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D o DE.
Sono quindi esclusi i conducenti di veicoli immatricolati ad uso speciale che non sono atti al trasporto di cose o di persone (raccolta rifiuti, autospazzatrici, autoinnaffiatrici, autogrù, ecc.).
Per i conducenti di altri veicoli per i quali è consentito il trasporto di cose proprie o in conto proprio, sussiste l’obbligo della qualificazione iniziale e periodica salvo le ipotesi di esenzione contemplate dall’articolo 16 del D.Lgs. n.286/2005.
La circolare del MI specifica che la vigente disciplina relativa alla qualificazione dei conducenti, non riconosce le CQC rilasciate da paesi extracomunitari valide per la guida di veicoli appartenenti a società stabilite sul territorio dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.
Di conseguenza, un conducente assunto alle dipendenze di una ditta di autotrasporto con sede in uno Stato membro, potrà comprovare la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l’esercizio dell’attività professionale di guida per il trasporto di merci mediante:
- la Carta Qualificazione Conducente rilasciata in uno Stato membro, oppure
- per mezzo di un attestato di conducente, riportante il codice armonizzato “95”.
Pertanto, ad oggi è possibile convertire solo ed esclusivamente le carte di qualificazione del conducente rilasciate dai Paesi dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e dalle autorità elvetiche (ai sensi dell’art. 52, paragrafo 6, dell’Accordo fra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, la Svizzera applica disposizioni legali equivalenti alla Direttiva 2003/59/CE in materia di formazione dei conducenti professionali).
In conclusione, se si proviene da un Paese non appartenente all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, non è ammessa la conversione della carta di qualificazione del conducente poiché non sussistono con tali Paesi specifici accordi di reciprocità.
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