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Studio Simonetta

Il Ministero dell’interno con la circolare n. 300/A/7839/15/106/16 del 13/11/2015 ha comunicato che a decorrere dal 2 novembre u.s. sono completamente…
Il Ministero dell’interno con la circolare n. 300/A/7839/15/106/16 del 13/11/2015 ha comunicato che a decorrere dal 2 novembre u.s. sono completamente operative le procedure di annotazione della locazione di veicoli di durata superiore a 30 giorni. Da tale data, e, per ora, solo relativamente ai veicoli leggeri utilizzati per conto proprio, le sanzioni previste per chiunque non provvede a effettuare le predette annotazioni entro il termine di 30 giorni, saranno applicabili per i contratti di locazione a lungo termine stipulati dopo il 2 novembre 2015; i contratti precedentemente stipulati saranno oggetto di sanzione solo in caso di mancata annotazione a seguito di rinnovazione della locazione per scadenza successiva al 2 novembre.

​Le violazioni dovranno essere contestate solo al contraente del contratto di locazione (locatario utilizzatore) e non anche nei confronti del conducente pro-tempore del veicolo, salvo che coincida con il contraente stesso. Si precisa infine, atteso che l’annotazione non sarà riportata sulla carta di circolazione del veicolo ma sarà effettuata solo nell’archivio veicoli del DTT, che in occasione della contestazione della sanzione indicata non dovrà essere effettuato o disposto il ritiro della carta di circolazione. 

Per il momento resta preclusa l’applicazione della procedura ai veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di:

  • iscrizione al REN o all’albo degli autotrasportatori;
  • licenza per il trasporto di cose in conto proprio;
  • autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi e ncc).

Le nuove procedure informatiche relative all’intestazione temporanea dei veicoli operative dal 09/11/2015 permettono: 

  • l’emissione di un tagliando di aggiornamento mediante le procedure STA per veicoli acquistati dallo stesso intestatario temporaneo; 
  • in sede di prima immatricolazione, l’emissione contestualmente della carta di circolazione e della ricevuta con i dati dell’intestatario temporaneo per il comodato d’uso e della ricevuta con i dati dell’intestatario temporaneo per la locazione senza conducente; 
  • l’emissione di un tagliando di aggiornamento qualora un’impresa di locazione senza conducente trasferisca la proprietà ad altra impresa di locazione senza conducente e ceda anche i contratti di locazione in essere.
Lo STUDIO SIMONETTA è da anni lo specialista del Codice della strada. Grazie alla propria professionalità, competenza e all’utilizzo di sistemi informativi evoluti, offre servizi di Pratiche Auto nonché consulenza relativa al Codice della strada e Circolazione di veicoli e conducenti.
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