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Studio Simonetta

Il Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005) è stato recentemente modificato dalla Legge 11 marzo 2026, n. 34 e dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 57, che hanno introdotto importanti novità in materia di obbligo assicurativo dei veicoli.

Nuove deroghe all’obbligo di assicurazione RCA
Le nuove disposizioni prevedono specifiche ipotesi in cui alcuni veicoli possono essere esclusi dall’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA), purché siano coperti da una diversa polizza di responsabilità civile verso terzi.
La deroga riguarda:

  • i carrelli disciplinati dall’art. 58, comma 2, lettera c), del Codice della Strada;
  • i veicoli a motore utilizzati esclusivamente in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali non accessibili al pubblico;
  • le macchine agricole non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, impiegate esclusivamente all’interno di fondi agricoli, aziende agrarie o altre aree private non accessibili al pubblico. 

I carrelli interessati dalla nuova disciplina rientrano nella categoria delle macchine operatrici e comprendono, tra l’altro, i mezzi di movimentazione utilizzati nelle aree portuali, nonché i carrelli elevatori, trasportatori e trattori destinati a operare prevalentemente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi e aree aeroportuali. 
Per tali veicoli l’esenzione dall’obbligo di assicurazione RCA è ammessa solo quando: 

  • non sono immatricolati;
  • operano esclusivamente all’interno di aree aziendali o comunque non accessibili al pubblico;
  • sono coperti da una diversa polizza di responsabilità civile verso terzi.

Veicoli non idonei alla circolazione
Le modifiche normative hanno inoltre chiarito che possono essere esclusi dall’obbligo assicurativo i veicoli che non sono più idonei all’uso come mezzi di trasporto. 
Rientrano in tale categoria, ad esempio, i veicoli privi di parti essenziali come il motore o le ruote, oppure quelli che si trovano in evidente stato di abbandono. In attesa dell’emanazione di uno specifico decreto ministeriale, continuano ad applicarsi i criteri già indicati dal Ministero dell’Interno.

Veicoli storici e da collezione
Per i veicoli di interesse storico e collezionistico riconosciuti ai sensi dell’art. 60 del Codice della Strada, la normativa consente l’utilizzo di schemi assicurativi diversi dalla tradizionale RCA. 
In questi casi il certificato assicurativo deve distinguere tra: 

  • rischio derivante dalla circolazione del veicolo (rischio dinamico);
  • rischio derivante dalla sosta o dalla semplice detenzione del veicolo (rischio statico). 

Assicurazioni temporanee
La nuova disciplina introduce inoltre la possibilità di stipulare contratti assicurativi di durata inferiore all’anno per: 

  • veicoli utilizzati stagionalmente;
  • veicoli in fase di trasferimento di proprietà;
  • veicoli destinati alla demolizione;
  • veicoli destinati all’esportazione definitiva all’estero.

L’applicazione di questa novità sarà possibile dopo l’adozione di uno specifico decreto attuativo che definirà le caratteristiche dei contratti.

Gare e competizioni sportive
Viene infine esteso l’obbligo assicurativo ai veicoli che partecipano a gare, competizioni sportive e relative prove, anche quando tali eventi si svolgono su strade temporaneamente chiuse alla circolazione.
In alternativa alla tradizionale polizza RCA, potrà essere utilizzata una polizza di responsabilità civile generale idonea a coprire i rischi derivanti dallo svolgimento della manifestazione sportiva.

Lo STUDIO SIMONETTA è da anni lo specialista del Codice della strada. Grazie alla propria professionalità, competenza e all’utilizzo di sistemi informativi evoluti, offre servizi di Pratiche Auto nonché consulenza relativa al Codice della strada e Circolazione di veicoli e conducenti.
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