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Studio Simonetta

A seguito delle modifiche apportate al Decreto ministeriale 17/04/2013 sono state introdotte le seguenti novità: le CQC rilasciate per document…
A seguito delle modifiche apportate al Decreto ministeriale 17/04/2013 sono state introdotte le seguenti novità:

  • le CQC rilasciate per documentazione ai conducenti con scadenza 09/09/2013 per il trasporto persone e 09/09/2014 per il trasporto cose sono state prorogate rispettivamente fino al 09/09/2015 e 09/09/2016 (non è necessario chiedere l’aggiornamento materiale del documento);
  • per i titolari di patente di guida di categoria D, DE rilasciate dal 10/09/2013 non è più consentito il rilascio della CQC per documentazione ma sarà necessario acquisire la qualificazione iniziale attraverso il corso di formazione ordinaria pari a 280 ore (o corso formazione accelerata di 140 ore) e sostenere l’esame finale;
  • per i coducenti che hanno già frequentato i corsi di formazione periodica o che provvederanno a frequentarli, la validità della CQC posseduta sarà rinnovata fino al 9 settembre 2020, per il trasporto di persone, e fino a 9 settembre 2021, per il trasporto di cose (con il DD 10/06/14 le predette scadenze sono state aggiornate automaticamente in 09/09/2018 e 09/09/2019).

 
Come precisato, altresì, dal Ministero dell’Interno con circolare n.300/A/6910/13/108/13/7 del 09/09/2013 per quanto concerne l’attività di controllo degli organi di polizia stradale, la disposizione, almeno per l’attività di autotrasporto effettuata in ambito nazionale, consente ai conducenti titolari di CQC recanti una scadenza di validità già spirata, di continuare a circolare con il documento scaduto fino alla nuova scadenza del 09/09/2015 (per trasporto persone) e del 09/09/2016 (per trasporto cose).
 
Per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente deve essere effettuato un corso teorico di 35 ore: 

  • almeno tre anni e sei mesi antecedenti la data di scadenza della CQC: in tal caso c’è continuità di validità della abilitazione professionale posseduta ed il termine di validità quinquennale trascritto sul documento decorrerà dalla data di persentazione dell’istanza di rinnovo alla Motorizzazione;
  • dopo la scadenza della CQC ma entro due anni: in tale ipotesi non è consentita la guida professionale fino all’avvenuto rinnovo di validità del documento;
  • oltre due anni dalla scadenza: è vietato condurre veicoli per i quali è previsto l’obbligo della CQC ma è necessario prima frequentare il corso di formazione periodico e superare il prescritto esame di idoneità.

 
Come stabilito dal decreto legislativo n.2/2013, a partire dal 19/04/2013 il possesso della qualificazione iniziale o il rinnovo di validità della stessa è comprovato, per il solo titolare di patente di guida italiana, dall’emissione di un duplicato della stessa sulla quale, nel campo 12 della pagina 2 della patente (retro) ed in corrispondenza della categoria, è apposto il codice unionale armonizzato “95” seguito dalla data di scadenza della qualificazione o del suo rinnovo di validità.
 
La carta di qualificazione del conducente formato card continua ad essere rilasciata ai soggetti titolari di:

  • patente di guida emesse da Stati extra UE o extra SEE, dipendenti, in qualità di conducenti, da un’impresa avente sede in Italia;
  • patente di guida emesse da Stati UE o SEE, aventi residenza normale o anagrafica in Italia ed esercenti l’attività professionale dell’autotrasporto.
Lo STUDIO SIMONETTA è da anni lo specialista del Codice della strada. Grazie alla propria professionalità, competenza e all’utilizzo di sistemi informativi evoluti, offre servizi di Pratiche Auto nonché consulenza relativa al Codice della strada e Circolazione di veicoli e conducenti.
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