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Studio Simonetta

Dal 12.9.2016 è in vigore la nuova disciplina delle radiazioni per esportazione.
Con la circolare ACI – SGP 6.7.2016 prot. n. 005/0005628/16 sono stati forniti ulteriori chiarimenti interpretativi sulle concrete modalità di applicazione delle nuove disposizioni in materia di radiazione per esportazione in Paesi UE.
In particolare, è stato precisato che:

  • a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 964, della Legge di Stabilità 2016 all’art. 103 CDS, l’esportazione di un veicolo all’estero può avvenire unicamente affinché lo stesso venga reimmatricolato nel Paese di destinazione;
  • il termine “cessione intracomunitaria” contenuto nella nuova formulazione dell’art. 103 CDS riguarda in generale tutti i casi di esportazione per reimmatricolazione in altri Paesi UE, compresa l’ipotesi in cui un cittadino italiano si trasferisca all’estero portando con sé il proprio veicolo;
  • la documentazione da produrre al fine di comprovare la definitiva esportazione all’estero del veicolo stesso per reimmatricolazione può ritenersi la stessa che ACI, nella vigenza della precedente versione dell’art. 103 CDS, richiedeva in tali casi con particolare riferimento alle circolari n. 4202 del 03.07.2014 e n. 4401 del 16.07.2014 e all’elencazione dei documenti principali ed equipollenti contenuta nella “scheda radiazioni per esportazione (versione 2.0)”;
  • per esportazione in Paesi extra UE, fermo restando l’idoneità di bolla doganale e fattura con vidimazione doganale, l’avvenuta esportazione all’estero di un veicolo non può, invece, essere comprovata dal semplice DAE (Documento di Accompagnamento Esportazione) rilasciato dall’Ufficio doganale di esportazione, essendo necessario acquisire anche la prova dell’avvenuta uscita del veicolo dal territorio doganale dell’UE attraverso il sistema di tracciamento dei movimenti di esportazione (o di transito) e dall’MRN (Movement Reference Number); nel caso in cui venga presentata una copia del DAE con l’indicazione dell’MRN e degli elementi identificativi del veicolo sarà necessario allegare anche una stampa della notifica di esportazione con esito “uscita conclusa”; in alternativa al messaggio di appuramento dell’MRN è possibile per l’interessato produrre idonea documentazione rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l’avvenuta uscita del veicolo dal territorio dell’UE. Qualora la dichiarazione di esportazione extra UE sia presentata in altro Stato membro dell’Unione europea, potrà essere acquisita la documentazione doganale rilasciata dalle Autorità doganali di detto Stato.

Con l’esportazione definitiva del veicolo, questo cessa di essere iscritto nel Registro Automobilistico.
Dal periodo impositivo successivo alla data del rilascio del Certificato di Radiazione, si interrompe infatti l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto).

Lo STUDIO SIMONETTA è da anni lo specialista del Codice della strada. Grazie alla propria professionalità, competenza e all’utilizzo di sistemi informativi evoluti, offre servizi di Pratiche Auto nonché consulenza relativa al Codice della strada e Circolazione di veicoli e conducenti.
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