In particolare, la legge n. 177/2024, mediante l’inserimento del comma 75-vicies-quater nella legge n. 160/2019, ha previsto l’obbligo per i proprietari di dotarsi di un contrassegno identificativo da apporre sul veicolo, finalizzato all’iscrizione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli e all’identificazione del responsabile della circolazione.
La disciplina è stata completata dal Decreto Dirigenziale 27 giugno 2025, n. 210, che ne definisce le caratteristiche tecniche e le modalità di applicazione, nonché dal Decreto Dirigenziale 6 marzo 2026, che ne ha fissato l’entrata in vigore al 16 maggio 2026, unitamente all’obbligo di copertura assicurativa RCA.
Il contrassegno è personale, non duplicabile e realizzato su supporto plastificato adesivo non rimovibile, di dimensioni 50 x 60 mm, con fondo bianco retroriflettente, caratteri neri ad alta leggibilità, emblema della Repubblica Italiana e sistemi anticontraffazione. È composto da una combinazione alfanumerica univoca di sei caratteri (tre lettere e tre numeri) ed è associato al codice fiscale del proprietario. Deve essere applicato in modo stabile, verticale e ben visibile sul monopattino (sul parafango posteriore o, in alternativa, sul piantone dello sterzo).
La gestione del contrassegno avviene esclusivamente tramite piattaforma telematica ministeriale, che consente la richiesta, il rilascio, la cancellazione e la consultazione dei dati, accessibile anche alle autorità di cui all’art. 12 del Codice della Strada ai fini dei controlli su strada.
Il sistema sanzionatorio, pur essendo specifico per i monopattini elettrici e generalmente meno severo rispetto a quello previsto per i veicoli a motore.
In caso di mancato rispetto degli obblighi, si applicano le sanzioni previste dalla legge n. 160/2019, come modificata. In particolare:
- la circolazione senza copertura assicurativa RCA comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 100,00 (pagamento in misura scontata entro 5 gg € 70,00);
- la circolazione senza contrassegno identificativo è soggetta alla medesima sanzione € 100,00, (pagamento in misura scontata entro 5 gg € 70,00);
- la mancata comunicazione della variazione della sede da parte di persone giuridiche comporta anch’essa una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 100,00 (scontata € 70,00).
Per tutte le violazioni trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo VI del Codice della Strada in materia di accertamento, contestazione e notificazione delle sanzioni.
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