Con circolare prot.300/A/4524/21/108/16 del 10 maggio 2021, il Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti in ordine all’esenzione dall’utilizzo del tachigrafo per documentare i periodi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo di cui al Regolamento (CE) 561/2006, quando si eseguono trasporti con veicoli impiegati per il trasporto del latte o di prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale.
Al riguardo, ha precisato che l’esenzione non riguarda tutte le ipotesi di veicoli utilizzati per il trasporto del latte, ma soltanto quella in cui il trasporto viene eseguito da e per le fattorie di produzione ai luoghi di lavorazione e non, ad esempio, per il trasporto del latte già lavorato presso i luoghi di vendita.
L’esenzione si applica anche alla fase del trasporto relativa alla riconsegna dei contenitori vuoti alle fattorie di produzione dopo che il latte è stato consegnato presso i luoghi di lavorazione nonché al veicolo cisterna che viaggia scarico dopo aver consegnato presso i luoghi di lavorazione il latte precedentemente raccolto dalle fattorie di produzione.
Non può considerarsi esentato, invece, il veicolo che dopo aver consegnato il latte presso i luoghi di lavorazione, non facendo rientro presso la propria sede, fatta salva la possibilità di trasportare prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale, inizia un viaggio per eseguire un trasporto con finalità diverse da quelle descritte.
Al riguardo, ha precisato che l’esenzione non riguarda tutte le ipotesi di veicoli utilizzati per il trasporto del latte, ma soltanto quella in cui il trasporto viene eseguito da e per le fattorie di produzione ai luoghi di lavorazione e non, ad esempio, per il trasporto del latte già lavorato presso i luoghi di vendita.
L’esenzione si applica anche alla fase del trasporto relativa alla riconsegna dei contenitori vuoti alle fattorie di produzione dopo che il latte è stato consegnato presso i luoghi di lavorazione nonché al veicolo cisterna che viaggia scarico dopo aver consegnato presso i luoghi di lavorazione il latte precedentemente raccolto dalle fattorie di produzione.
Non può considerarsi esentato, invece, il veicolo che dopo aver consegnato il latte presso i luoghi di lavorazione, non facendo rientro presso la propria sede, fatta salva la possibilità di trasportare prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale, inizia un viaggio per eseguire un trasporto con finalità diverse da quelle descritte.
Lo STUDIO SIMONETTA è da anni lo specialista del Codice della strada. Grazie alla propria professionalità, competenza e all’utilizzo di sistemi informativi evoluti, offre servizi di Pratiche Auto nonché consulenza relativa al Codice della strada e Circolazione di veicoli e conducenti.
Studio Simonetta di Nasi Giovanna
Viale Vittorio Veneto, 4
42015 – Correggio, Reggio Emilia
Tel. 0522 691869 – 0522 634692
Fax 0522 694476
Viale Vittorio Veneto, 4
42015 – Correggio, Reggio Emilia
Tel. 0522 691869 – 0522 634692
Fax 0522 694476
© 2018, Studio Simonetta di Nasi Giovanna, Correggio, Reggio Emilia.