Le regole del Regolamento 165/2014, ufficialmente in vigore dal 1° marzo 2014, saranno efficaci soltanto a partire dal 2 marzo 2016, ad eccezione dell…
Le regole del Regolamento 165/2014, ufficialmente in vigore dal 1° marzo 2014, saranno efficaci soltanto a partire dal 2 marzo 2016, ad eccezione delle seguenti disposizioni che sono entrate in vigore a decorrere dal 2 marzo 2015:
- Art. 24 avente per oggetto “Autorizzazioni di installatori, officine e costruttori del veicolo” stabilisce che gli Stati membri autorizzano, sottopongono a controlli regolari e certificano gli installatori, le officine e i costruttori di veicoli che possono effettuare le installazioni, i controlli, le ispezioni e le riparazioni dei tachigrafi;
- Art. 34 dedicato all’“Utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione” prevede che i conducenti utilizzino i fogli di registrazione o le carte del conducente per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione o la carta del conducente sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il loro ritiro sia autorizzato diversamente. Inoltre viene ribadito che quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare il tachigrafo installato sul veicolo stesso, i periodi di tempo relativi alle altre mansioni, alla disponibilità ed al riposo giornaliero e settimanale devono essere annotati a mano sul foglio di registrazione se il veicolo è munito di tachigrafo analogico oppure inseriti sulla carta del conducente mediante il dispositivo di dati manuale se il veicolo è dotato di tachigrafo digitale.
- Art. 45 modifica del Regolamento (CE) n. 561/2006 riguarda le ipotesi di esonero dall’osservanza della normativa in materia di tempi di guida e riposo lasciate alla decisione degli Stati membri. In particolare, è previsto che il Regolamento n. 561/2006 non si applica anche ai trasporti stradali effettuati a mezzo di “veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di cento km dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente”. La tipologia di trasporto descritta si riferisce esclusivamente a fattispecie in cui vengono trasportate attrezzature, materiali e/o macchinari finalizzati all’utilizzo degli stessi nell’ambito della professione che costituisce l’attività principale del conducente. Ne consegue che il conducente di un veicolo appartenente ad un’impresa commerciale che, pur entro un raggio di cento chilometri, guida un autocarro di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate per trasportare merci vendute o destinate alla vendita, non è esente dal rispetto delle disposizioni del regolamento n. 561/2006, né lo è il conducente di un analogo veicolo appartenente ad un’impresa artigiana se il trasporto dei materiali, delle attrezzature o dei macchinari, serve a soddisfare le esigenze di altri dipendenti della stessa impresa ma non del conducente medesimo.
Le altre principali novità introdotte dal nuovo Regolamento 165/2014 riguarderanno:
- una nuova generazione di tachigrafi intelligenti, collegati ad un servizio di posizionamento basato su un sistema di navigazione satellitare, caratterizzati da sistemi che ne garantiranno l’inviolabilità. Tali dispositivi saranno montati sui veicoli immatricolati per la prima volta 36 mesi dopo l’entrata in vigore delle norme di dettaglio approvate dalla Commissione UE. I nuovi tachigrafi consentiranno alle autorità preposte di selezionare i controlli su strada concentrandoli su veicoli che presentano determinate anomalie;
- la responsabilità oggettiva dell’impresa di trasporto per le violazioni commesse dagli autisti. A tal fine, il nuovo Regolamento prescrive che gli autisti dovranno ricevere una formazione specifica circa il funzionamento del tachigrafo. In ogni caso, gli Stati membri possono circoscrivere tale responsabilità ai casi in cui l’impresa abbia erogato la formazione e non abbia posto in essere condotte incompatibili con il rispetto delle norme sui tempi di guida e sul tachigrafo. Per corretta informazione, va evidenziato che già il Reg. 561/06 all’art. 10 c. 3 afferma che “le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti” e l’art. 174 c. 14 CDS sanziona l’impresa per l’inosservanza delle disposizioni regolamentari;
- gli organi di controllo potranno verificare il rispetto dei tempi di guida e di riposo esaminando i fogli di registrazione, i dati visualizzati, stampati o anche scaricati che sono stati registrati dal tachigrafo digitale o tramite la carta del conducente;
- la facoltà per gli Stati membri, in casi debitamente giustificati ed eccezionali, di rilasciare una carta del conducente temporanea e non rinnovabile valida per un massimo di 185 giorni, a un conducente che non ha la sua residenza abituale in uno Stato membro, a condizione che l’autista abbia un regolare rapporto di lavoro con un’impresa stabilita nello Stato membro di rilascio.
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