Le macchine agricole soggette a revisione sono:
- trattori agricoli come definiti dalla direttiva 2003/37/CE,
- macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi,
- rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.
La revisione generale è disposta a partire dal 31.12.2015 e successivamente ogni cinque anni, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione per i trattori agricoli (di cui alla direttiva 2003/37/CE e s.m.i.) che sono soggetti alla visita:
- entro il 31.12.2017 (se immatricolati entro il 31.12.1973),
- entro il 31.12.2018 (se immatricolati tra il 1.1.1974 e il 31.12.1990),
- entro il 31.12.2020 (se immatricolati tra il 1.1.1991 e il 31.12.2010),
- entro il 31.12.2021 (se immatricolati tra il 1.1.2011 e il 31.12.2015),
- entro la fine del mese del quinto anno dalla prima immatricolazione (se immatricolati dopo il 01.01.2016).
La revisione generale è disposta (con periodicità di cinque anni) a partire dal 31.12.2017 per:
- macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi,
- rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, per rimorchi agricoli con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.
Per tutti i veicoli sopra elencati, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell’art. 111 del Codice della Strada, non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 6 del medesimo art. 111 del CdS (con ritiro della carta di circolazione).
Le macchine operatrici soggette a revisione sono:
- macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico,
- macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie (quali spanditrici di sabbia e simili),
- carrelli (quali veicoli destinati alla movimentazione di cose).
La revisione generale è disposta (con periodicità di cinque anni) a partire dal 31.12.2018 per:
- macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico,
- macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie (quali spanditrici di sabbia e simili),
- carrelli (quali veicoli destinati alla movimentazione di cose).
Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell’art. 114 del Codice della Strada, non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 7 del medesimo art. 114 del CdS (con ritiro della carta di circolazione).
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