Pertanto, il ricorso avverso verbali di accertamento di violazioni di norme del Codice della Strada può essere, ai sensi dell’art. 203 C.d.S., presentato direttamente al Prefetto a mezzo raccomandata A.R. oppure per via informatica tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) con firma digitale o, in alternativa, con il testo del ricorso sottoscritto in allegato formato pdf.
A tal proposito, si rammenta che il Codice della Strada prevede che nel caso in cui sia stata commessa una violazione delle norme del Codice della Strada e sia stato notificato il verbale di contestazione, l’interessato (il proprietario o il conducente di un veicolo) può scegliere tra:
la conciliazione amministrativa ovvero il pagamento della sanzione nella misura indicata sul verbale di accertamento, quando è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell’atto;
il ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell’atto di accertamento;
l’opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di contestazione.
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