La predetta Direttiva prevede lo scambio, tra l’Italia e gli altri Stati membri della Unione Europea, delle informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, qualora tali infrazioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata commessa l’infrazione.
L’interscambio avviene solo attraverso i Punti di Contatto Nazionali (National Contact Point) dei vari Paesi e l’accesso ai dati di un determinato veicolo estero avviene solo se l’infrazione compiuta appartiene al gruppo di 8 violazioni alla circolazione stradale previste nella Direttiva suddetta e di seguito riportate:
- a) eccesso di velocità;
- b) mancato uso della cintura di sicurezza;
- c) mancato arresto davanti a un semaforo rosso;
- d) guida in stato di ebbrezza;
- e) guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
- f) mancato uso del casco protettivo;
- g) circolazione su una corsia vietata;
- h) uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.
In Italia, così come previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 37, il Punto di Contatto Nazionale per l’interscambio dei dati con i vari Paesi UE è rappresentato dalla Direzione Generale per la Motorizzazione del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La procedura per lo scambio delle informazioni prevede che gli organi di polizia, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, trasmettano al Punto di Contatto Nazionale, via collegamento telematico, le richieste dei dati relativi ai veicoli immatricolati negli altri Stati dell’Unione. Il Punto di Contatto Nazionale, a sua volta, inoltra tali richieste ai Punti di Contatto degli Stati membri di immatricolazione dei veicoli e fornisce le informazioni ottenute all’organo di polizia richiedente. Quest’ultimo, una volta individuato l’intestatario, il proprietario del veicolo o la persona altrimenti individuata quale autore dell’infrazione commessa, provvede a notificare, all’indirizzo del soggetto individuato, la lettera di informazione di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 37, redatta secondo il modello riportato nell’allegato II alla direttiva stessa.
Parimenti, gli organi di polizia dei Paesi membri interrogano il Punto di Contatto Nazionale italiano, che detiene l’Archivio nazionale dei veicoli, per ottenere le informazioni sui veicoli immatricolati in Italia che compiono violazioni alla circolazione nei territori dei Paesi UE.
La Direzione Generale per la Motorizzazione, in qualità di Punto di Contatto Nazionale, ha reso disponibile per gli organi di polizia, sul proprio portale www.ilportaledellautomobilista.it, l’applicazione informatica per l’inoltro ai Paesi UE delle richieste di informazioni sui veicoli.
L’applicazione utilizza la piattaforma europea EUCARIS, come previsto dalla Direttiva in oggetto, ed è stata realizzata con il solo scopo di consentire lo scambio automatizzato delle richieste di informazioni sui veicoli e non fornisce supporto operativo alla traduzione delle lettere di informazione da inviare ai trasgressori. Come disciplinato dal comma 5 dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 37, è compito degli organi di polizia provvedere a tradurre la lettera di informazione “nella lingua del documento d’immatricolazione del veicolo con il quale è stata commessa l’infrazione, se il documento stesso è disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d’immatricolazione”.
Viale Vittorio Veneto, 4
42015 – Correggio, Reggio Emilia
Tel. 0522 691869 – 0522 634692
Fax 0522 694476