Ha specificato che le modifiche introdotte all’art.170bis del Codice delle Assicurazioni Private Dlg. 209/2005 prevedono che le compagnie assicurative devono stupulare contratti assicurativi di durata annuale e che non possono più essere tacitamente rinnovati.
Tenuto conto che la stessa norma prevede l’estensione della copertura assicurativa alla scadenza annuale per un limitato periodo di 15 giorni dalla scadenza, l’assicurato, in attesa di sottoscrivere altro contratto, durante tale periodo può continuare a circolare ed esibire il certificato ed il contrassegno scaduti di validità
Di fatto, la nuova previsione normativa estende a tutti il beneficio della copertura assicurativa nel predetto periodo di 15 giorni, così come previsto dall’articolo 1901 comma 2 del Codice Civile.
Pertanto, non è più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del Cds la circolazione del veicolo con il certificato e contrassegno assicurativo scaduti, atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in OGNI CASO, non oltre il 15° giorno dalla data di scadenza dello stesso.
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