Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha diramato la circolare nr.4207 del 9 febbraio 2024 con la quale fornisce ulteriori chiarimenti sull’utilizzo di veicoli locati senza conducente, compreso l’obbligo di registrazione sull’applicativo “REN-Noleggi”.
Nel dettaglio le precisazioni riguardano:
Nel dettaglio le precisazioni riguardano:
- OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE: per ottenere o mantenere l’autorizzazione all’esercizio della professione, e quindi l’iscrizione al REN, l’impresa che dispone di un solo veicolo detenuto a titolo di locazione senza conducente non ha l’obbligo di registrare il relativo contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate. In ogni caso il contratto di locazione deve avere una durata residua di almeno sei mesi;
- IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI AI FINI DELLA LOCAZIONE: per effetto della disposizione dell’articolo 84 comma 4-bis del Codice della Strada l’utilizzo in conto proprio dei veicoli locati è ammesso solo nel caso in cui i predetti veicoli abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate;
- REQUISITO DI STABILIMENTO E LICENZA COMUNITARIA IN CASO DI VEICOLO IN LOCAZIONE: fermo restando il termine del 16 luglio 2024, non si dà corso all’iscrizione al REN o al rilascio della licenza comunitaria se l’impresa che dispone solo di un veicolo in locazione non ha provveduto a registrarlo nell’applicativo “REN-Noleggi;
- REQUISITO DELL’IDONEITA’ FINANZIARIA: la locazione di veicoli comporta per l’impresa locataria l’onere di adeguare il valore dell’idoneità finanziaria, se incapiente, mentre per l’impresa locatrice una corrispondente riduzione del valore dell’idoneità finanziaria, con la facoltà di dimostrare anche prima della scadenza annuale l’idoneità finanziaria con il nuovo importo decurtato. I rimorchi e semirimorchi, per i quali sussiste l’obbligo di registrazione a seguito dell’attivazione della specifica funzionalità, non rientrano nel computo dell’idoneità finanziaria che interessa esclusivamente i veicoli a motore o l’insieme di veicoli accoppiati;
- TEMPISTICA DI REGISTRAZIONE DEL VEICOLO NELL’APPLICATIVO REN-NOLEGGI: la registrazione del veicolo deve avvenire prima che l’impresa inizi a utilizzare il veicolo tale da consentire la verifica che lo stesso sia a disposizione esclusiva dell’impresa per tutta la durata del contratto. Eventuali modifiche rilevanti ai fini della registrazione quali l’annullamento, cessazione anticipata o proroga della locazione devono essere tempestivamente registrate dall’impresa locataria nel REN-Noleggi in modo che quanto registrato nell’applicativo corrisponda all’effettiva situazione giuridica della locazione e per sottrarsi dalle conseguenze giuridiche dovute al disallineamento tra il contratto di locazione e i dati presenti nell’applicativo;
- RAPPORTO TEMPORALE TRA IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E LA REGISTRAZIONE NELL’APPLICATIVO REN-NOLEGGI: il perfezionamento del contratto di locazione del veicolo deve precedere la registrazione nell’applicativo REN-Noleggi. In ogni caso il contratto di locazione o estratto autenticato del contratto costituisce documentazione da portare a bordo del veicolo (unitamente al contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto, qualora non sia il conducente a locare il veicolo);
- CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BREVE DURATA: non è prevista alcuna deroga dall’obbligo di registrazione per i contatti di locazione di breve durata;
- REGISTRAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI MOTORIZZAZIONE CIVILE (UMC): fissato in 30 giorni il termine per la conclusione della procedura di registrazione da parte dell’UMC nel caso in cui l’impresa si rivolga, per la registrazione sull’applicativo REN-Noleggi, all’Ufficio di motorizzazione civile. In tal caso l’UMC provvede a rilasciare ricevuta dell’avvenuta comunicazione secondo il modello allegato alla circolare. Qualora l’utilizzo del veicolo locato inizi prima del completamento della registrazione da parte dell’UMC è consigliato che l’impresa tenga a bordo del veicolo locato la suddetta ricevuta rilasciata dall’UMC, unitamente ai documenti obbligatori previsti dall’articolo 84 comma 4-quater del Codice della strada (contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto e contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto qualora non sia il conducente a locare il veicolo;
- IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE: l’identificativo di registrazione non condiziona il contratto di locazione ma costituisce semplicemente un codice generato dall’applicativo REN-Noleggi in modo univoco dopo l’operazione di registrazione;
- PROROGA DEL TERMINE DI REGISTRAZIONE DEI VEICOLI LOCATI: la proroga al 15 luglio 2024 riguarda i veicoli locati con contratti stipulati fino alla predetta data; è dunque irrilevante che la data di stipula sia anteriore al 20 novembre 2023 – data dell’avvio in esercizio dell’applicativo REN-Noleggi – o al 15 gennaio 2024 – termine originariamente previsto per l’obbligo di registrazione.
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